Art. 23
Disposizioni comuni
In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni comuni
1. Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.
2. Fatte salve le limitazioni ai sensi dell', paragrafo 2, e dell', Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al presente articolo, paragrafo 1, tutte le informazioni, esclusi i dati personali, nella misura in cui tale scambio sia utile allo svolgimento dei suoi compiti.
3. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di eventuali relazioni regolari di cooperazione che Europol intenda instaurare e mantenere in conformità dei paragrafi 1 e 2 e sull'evoluzione di tali relazioni dopo la loro instaurazione.
4. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Europol può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non consentono lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.
5. Se necessario e proporzionato al legittimo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dati personali dalle entità di cui al paragrafo 1 e trattarli.
6. Fatto salvo l', paragrafo 5, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi e conformemente al presente regolamento e se il destinatario garantisce che i dati saranno trattati unicamente per la finalità per la quale sono stati trasferiti. Se i dati da trasferire sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
7. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali detenuti da Europol da parte degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, salvo previa esplicita autorizzazione di Europol.
8. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni di tali trasferimenti sia conservata a norma del presente regolamento.
9. Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in palese violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.
Storico versioni
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