Art. 19

Determinazione della finalità del trattamento di informazioni da parte di Europol e delle relative limitazioni

In vigore dal 11 mag 2016
Determinazione della finalità del trattamento di informazioni da parte di Europol e delle relative limitazioni 1.   Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la o le finalità di cui all' per le quali tali informazioni sono trattate. In caso contrario, Europol, d'intesa con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzata al riguardo dal fornitore delle informazioni. 2.   Al momento della fornitura delle informazioni a Europol, gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo che le informazioni siano state fornite, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni. 3.   In casi debitamente giustificati, Europol può limitare l'accesso o l'uso da parte di Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni reperite da fonti accessibili al pubblico.
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