Art. 17
Fonti di informazione
In vigore dal 11 mag 2016
Fonti di informazione
1. Europol tratta solo informazioni fornite da:
a)
Stati membri conformemente al loro diritto nazionale e all';
b)
organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali conformemente al capo V;
c)
parti private e persone private conformemente al capo V.
2. Europol può direttamente reperire e trattare informazioni, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, compresi Internet e i dati pubblici.
3. Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in sistemi di informazione dell'Unione, internazionali o nazionali, esso può reperire e trattare informazioni, inclusi dati personali, in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni. Un accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato e solo nella misura necessaria e proporzionata allo svolgimento delle sue funzioni.
Storico versioni
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