Art. 15

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 11 mag 2016
Modalità di votazione del consiglio di amministrazione 1.   Fatti salvi l', paragrafo 1, lettere a) e b), l', paragrafo 2, l', paragrafo 2, l', paragrafo 8, e l', il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri. 2.   Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. 3.   Il direttore esecutivo non partecipa alla votazione. 4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro, e i requisiti di quorum, ove necessario.
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