Art. 14

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 11 mag 2016
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni, compreso, se del caso, un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto. 5.   Fatto salvo il regolamento interno, alle riunioni i membri e i membri supplenti del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti. 6.   Europol provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
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