Art. 13

Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione

In vigore dal 11 mag 2016
Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli nell'ambito del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di 18 mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di 18 mesi corrispondente a detto programma del Consiglio. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento durante il mandato da presidente o vicepresidente, tale mandato termina automaticamente alla stessa data. 2.   Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. 3.   Ogniqualvolta il presidente è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, è sostituito d'ufficio dal vicepresidente.
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