Art. 54
Direttore esecutivo
In vigore dal 11 mag 2016
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo di Europol ai sensi dell', lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio sulla base di un elenco ristretto di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.
Tale rosa è stabilita da un comitato di selezione istituito dal consiglio di amministrazione e composto da membri designati dagli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.
Ai fini della conclusione di un contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo, che in seguito emette un parere non vincolante.
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua, in associazione con il consiglio di amministrazione, una valutazione che tiene conto:
a)
dell'esame dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo; e
b)
delle sfide e dei compiti futuri di Europol.
4. Il Consiglio, agendo su proposta del consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta sola e per non più di quattro anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di proporre al Consiglio di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa ad altre procedure di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo ai sensi di una decisione del Consiglio che agisce su proposta del consiglio di amministrazione. Il Parlamento europeo è informato di tale decisione.
8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti le proposte da formulare al Consiglio relative alla nomina del direttore esecutivo, alla proroga del suo mandato o alla sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Storico versioni
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