Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mag 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «autorità competenti degli Stati membri»: tutte le autorità di polizia e gli altri servizi degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge e preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto nazionale. Si annoverano tra le autorità competenti anche le altre autorità pubbliche degli Stati membri che, in forza del diritto nazionale, sono preposte alla prevenzione e alla lotta contro le forme di criminalità di competenza di Europol;
b) «analisi strategica»: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere e sviluppare una politica in materia penale che contribuisca alla prevenzione della criminalità e al contrasto effettivo ed efficace contro la stessa;
c) «analisi operativa»: tutti i metodi e le tecniche con cui sono raccolte, conservate, trattate e valutate informazioni allo scopo di sostenere le indagini penali;
d) «organismi dell'Unione»: le istituzioni, gli organismi, le missioni, gli uffici e le agenzie istituiti dal TEU e dal TFUE o sulla base dei medesimi;
e) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi;
f) «parti private»: entità e organismi costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o di un paese terzo, in particolare società e imprese, associazioni di imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche non rientranti nella lettera e);
g) «persone private»: tutte le persone fisiche;
h) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante un interessato;
i) «interessato»: una persona fisica identificata o identificabile, laddove per persona identificabile si intende una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
j) «dati genetici»: tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;
k) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;
l) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi;
m) «trasferimento di dati personali»: la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;
n) «violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;
o) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o chiara azione positiva, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
p) «dati personali amministrativi»: tutti i dati personali trattati da Europol diversi da quelli trattati per conseguire gli obiettivi di cui all'.
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