Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una persona fisica identificata o identificabile, laddove per persona identificabile si intende una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
Fonte: reg-2016-05-11-794 — art. 2 →una persona fisica identificata o identificabile
Fonte: dec-2020-05-05-655 — art. 2 →una persona fisica identificata o identificabile
Fonte: dec-2022-11-22-2359 — art. 2 →una persona fisica identificata o identificabile
Fonte: dec-2021-09-07-1486 — art. 2 →l'interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679
Fonte: reg-2022-05-30-868 — art. 2 →a) una persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o confisca
Fonte: dir-2024-04-24-1260 — art. 3 →l’interessato di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679
Fonte: reg-2023-12-13-2854 — art. 2 →