Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 set 2021
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «trattamento» si intende il trattamento ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2018/1725;
2)
per «dati personali» si intendono i dati personali ai sensi dell’, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1725;
3)
per «interessato» si intende una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo quale un nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
4)
per «registro centrale» si intende il repertorio di tutte le attività di trattamento dei dati personali condotte presso la BCE accessibile al pubblico, tenuto dal responsabile della protezione dei dati della BCE e disciplinato all’ della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28);
5)
per «titolare del trattamento» si intende la BCE, in particolare l’unità organizzativa competente interna alla BCE che, singolarmente o insieme ad altre, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che è responsabile delle operazioni di trattamento;
6)
per «istituzioni e organi dell’Unione» si intendono le istituzioni e gli organi dell’Unione ai sensi dell’, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1725;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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