Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 7 set 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alla limitazione dei diritti degli interessati da parte della BCE quando esercita attività di trattamento dei dati personali come annotate nel registro centrale nell’assolvimento dei propri compiti di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. 2.   I diritti degli interessati che possono essere limitati sono precisati nei seguenti articoli del regolamento (UE) 2018/1725: a) articolo 14 (informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato); b) articolo 15 (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato); c) articolo 16 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato); d) articolo 17 (diritto di accesso dell’interessato); e) articolo 18 (diritto di rettifica); f) articolo 19 [diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)]; g) articolo 20 (diritto di limitazione del trattamento); h) articolo 21 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento); i) articolo 22 (diritto alla portabilità dei dati); j) Articolo 35 (comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato); k) articolo 36 (riservatezza delle comunicazioni elettroniche); l) , nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi previsti negli articoli da 14 a 22 del regolamento (UE) 2018/1725.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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