Art. 3
Applicazione delle limitazioni
In vigore dal 7 set 2021
Applicazione delle limitazioni
1. Il titolare del trattamento può limitare i diritti di cui all’, paragrafo 2, per salvaguardare gli interessi e gli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare qualora l’esercizio di tali diritti possa compromettere o comunque incidere negativamente su:
a)
l’assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, compreso il corretto funzionamento del sistema di vigilanza;
b)
la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nell’Unione e in ogni Stato membro;
c)
l’efficacia della segnalazione delle violazioni in conformità all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Per salvaguardare gli interessi e gli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento può limitare i diritti di cui all’, paragrafo 2, in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni e organi dell’Unione e dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o organizzazioni internazionali, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
qualora l’esercizio di tali diritti possa essere limitato da altre istituzioni e altri organi dell’Unione, dai quali sono stati ottenuti i dati personali, sulla base di altri atti previsti all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità al capo IX di tale regolamento o agli atti costitutivi di altre istituzioni e organi dell’Unione;
b)
qualora l’esercizio di tali diritti possa essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri da cui sono stati ottenuti i dati personali, sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o ai sensi delle misure nazionali di recepimento degli articoli 13, paragrafo 3, 15, paragrafo 3 o 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
c)
qualora l’esercizio di tali diritti sia suscettibile di compromettere o comunque incidere negativamente sulla cooperazione della BCE con paesi terzi o organizzazioni internazionali da cui sono state ottenute le informazioni, nell’assolvimento dei suoi compiti, salvo che gli interessi o i diritti fondamentali e le libertà degli interessati prevalgano sull’interesse della BCE alla cooperazione.
3. Prima di applicare una limitazione nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il titolare del trattamento:
a)
prende atto degli accordi conclusi con le istituzioni e gli organi competenti dell’Unione o con le autorità competenti degli Stati membri; e
b)
si consulta con le istituzioni e gli organi pertinenti dell’Unione o con le autorità competenti degli Stati membri, salvo che sia chiaro al titolare del trattamento che l’applicazione di tale limitazione è prevista da uno degli atti o delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
4. Il responsabile del trattamento può applicare una limitazione solo se, sulla base di una valutazione caso per caso, conclude che la limitazione:
a)
è necessaria e proporzionata, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà dell’interessato; e
b)
rispetta l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
5. Il titolare del trattamento documenta la propria valutazione in una nota di valutazione interna che include la base giuridica, i motivi della limitazione, i diritti degli interessati oggetto di limitazione, gli interessati, la necessità e la proporzionalità della limitazione e la sua durata probabile.
6. Una decisione di limitare i diritti di un interessato ai sensi della presente decisione che deve essere adottata dal titolare del trattamento è assunta al livello del pertinente capo o vicecapo dell’unità operativa nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.
Storico versioni
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