Art. 9
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 7 set 2021
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Qualora limiti l’applicazione dei diritti dell’interessato, il titolare del trattamento deve coinvolgere costantemente il responsabile della protezione dei dati. In particolare, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
il titolare del trattamento consulta senza indebito ritardo il responsabile della protezione dei dati;
b)
su richiesta del responsabile della protezione dei dati, il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l’accesso a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto, compresa la nota di valutazione interna di cui all’, paragrafo 5;
c)
il titolare del trattamento documenta il modo in cui è stato coinvolto il responsabile della protezione dei dati, comprese le informazioni pertinenti condivise con quest’ultimo, in particolare la data della sua prima consultazione di cui alla lettera a);
d)
il responsabile della protezione dei dati può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare la limitazione;
e)
il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati per iscritto dell’esito del riesame richiesto senza indebito ritardo e in ogni caso prima dell’applicazione di qualsiasi limitazione.
2. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione è revocata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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