Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 mag 2020
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «titolare del trattamento» si intende la BCE, in particolare l’unità organizzativa della BCE che, singolarmente o insieme ad altre, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
2)
per «coordinatore della protezione dei dati» si intende un membro del personale della BCE che assiste il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati nell’adempimento delle proprie funzioni e responsabilità ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e della presente decisione;
3)
per «interessato» si intende una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
4)
per «trattamento» si intende trattamento ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (UE) 2018/1725;
5)
per «istituzioni e organi dell’Unione» si intendono le istituzioni e gli organi dell’Unione ai sensi dell’, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1725;
6)
per «responsabile del trattamento» si intende il responsabile del trattamento ai sensi dell’, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725;
7)
per «dati personali» si intendono i dati personali ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725;
8)
per «consenso dell’interessato» si intende il consenso dell’interessato ai sensi dell’, punto 15, del regolamento (UE) n. 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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