Art. 3

Nomina, status e questioni organizzative

In vigore dal 5 mag 2020
Nomina, status e questioni organizzative 1.   Il Comitato esecutivo: a) nomina il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità personali e professionali e, in particolare, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 e alla presente decisione; b) stipula un contratto a tempo determinato non convertibile per il posto di responsabile della protezione dei dati per un periodo da tre a cinque anni, che può essere prorogato fino al limite complessivo di dieci anni, come previsto dalle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea; c) registra il responsabile della protezione dei dati presso il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in conformità dell’articolo 44, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Il comitato esecutivo assicura che il responsabile della protezione dei dati sia in grado di adempiere i compiti e i doveri di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 in maniera indipendente, senza ricevere istruzioni su come assolvere i propri compiti. Fatta salva tale indipendenza: a) il responsabile della protezione dei dati è soggetto alle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea; b) ai fini amministrativi e ai fini dell’applicazione del quadro per l’occupazione della BCE, il ruolo di responsabile della protezione dei dati è assegnato alla Direzione Generale Servizi legali della BCE; c) prima di compiere una valutazione sull’adempimento da parte del responsabile della protezione dei dati dei suoi compiti e doveri, il soggetto che effettua tale valutazione consulta il GEPD e può anche chiedere il contributo di altre parti interessate della BCE. Il responsabile della protezione dei dati non subisce alcun pregiudizio in ragione del corretto adempimento dei suoi compiti e doveri; d) il responsabile della protezione dei dati è rimosso dal Comitato esecutivo se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni e se la destituzione ha ricevuto il previo consenso del GEPD ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725. 3.   Il Comitato esecutivo può nominare un vice responsabile della protezione dei dati cui si applicano i paragrafi 1 e 2. Il vice responsabile della protezione dei dati assiste il responsabile nell’adempimento dei suoi compiti e doveri e lo sostituisce in caso di assenza. 4.   Qualsiasi membro del personale della BCE che presta assistenza al responsabile della protezione dei dati in relazione a questioni relative alla protezione dei dati agisce unicamente su sue istruzioni ed è vincolato dal segreto professionale e dalla riservatezza conformemente all’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, in combinato disposto con l’articolo 37 dello statuto del SEBC. 5.   A norma dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, su richiesta del CERS, il responsabile della protezione dei dati può essere altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 anche con riguardo al CERS.
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Nomina, status e questioni organizzative (Art. 3 Decisione (UE) 2020/655) — Testo vigente | Portale Normativo