Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 apr 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:
1)
«provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;
2)
«bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché atti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, che attestano un titolo o un diritto su tale bene;
3)
«beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;
4)
«reperimento e identificazione»: qualsiasi indagine condotta dalle autorità competenti per determinare i beni strumentali, i proventi o i beni che potrebbero essere derivati da attività criminali;
5)
«congelamento»: il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
6)
«confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un organo giurisdizionale in relazione a un reato;
7)
«organizzazione criminale»: un'organizzazione criminale quale definita all', punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI;
8)
«vittima»: una vittima quale definita all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito un danno o una perdita economica come conseguenza diretta di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva;
9)
«titolare effettivo»: un titolare effettivo quale definito all', punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;
10)
«interessato»:
a)
una persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o confisca;
b)
una persona fisica o giuridica che possiede beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca;
c)
un soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento; oppure
d)
una persona fisica o giuridica i cui beni sono oggetto di una vendita pre-confisca a norma dell’ della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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