Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2024
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti: 1) «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile; 2) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché atti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, che attestano un titolo o un diritto su tale bene; 3) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato; 4) «reperimento e identificazione»: qualsiasi indagine condotta dalle autorità competenti per determinare i beni strumentali, i proventi o i beni che potrebbero essere derivati da attività criminali; 5) «congelamento»: il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo; 6) «confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un organo giurisdizionale in relazione a un reato; 7) «organizzazione criminale»: un'organizzazione criminale quale definita all', punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI; 8) «vittima»: una vittima quale definita all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito un danno o una perdita economica come conseguenza diretta di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva; 9) «titolare effettivo»: un titolare effettivo quale definito all', punto 6), della direttiva (UE) 2015/849; 10) «interessato»: a) una persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o confisca; b) una persona fisica o giuridica che possiede beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca; c) un soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento; oppure d) una persona fisica o giuridica i cui beni sono oggetto di una vendita pre-confisca a norma dell’ della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1260:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo