Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 24 apr 2024
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai reati contemplati:
a)
dalla decisione quadro 2008/841/GAI;
b)
dalla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
c)
dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);
d)
dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);
e)
dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (32);
f)
dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (33) e dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (34);
g)
dalla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);
h)
dalla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);
i)
dalla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
j)
dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
k)
dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (39);
l)
dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);
m)
dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e dalla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42);
n)
dalla decisione quadro 2002/946/GAI, e dalla direttiva 2002/90/CE del Consiglio;
o)
dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43);
p)
dalla direttiva (UE) 2024/1226.
2. La presente direttiva si applica ai reati di cui all', punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI, commessi nel quadro di un'organizzazione criminale.
3. La presente direttiva si applica a qualsiasi reato definito in altri atti giuridici dell'Unione qualora tali atti ne prevedano l'applicazione a tali reati.
4. Le disposizioni di cui al capo II sul reperimento e sull'identificazione di beni strumentali, proventi o beni si applicano a tutti i reati, quali definiti nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno.
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