Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 apr 2024
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai reati contemplati: a) dalla decisione quadro 2008/841/GAI; b) dalla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); c) dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30); d) dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); e) dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (32); f) dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (33) e dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (34); g) dalla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (35); h) dalla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (36); i) dalla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37); j) dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38); k) dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (39); l) dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (40); m) dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e dalla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42); n) dalla decisione quadro 2002/946/GAI, e dalla direttiva 2002/90/CE del Consiglio; o) dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43); p) dalla direttiva (UE) 2024/1226. 2.   La presente direttiva si applica ai reati di cui all', punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI, commessi nel quadro di un'organizzazione criminale. 3.   La presente direttiva si applica a qualsiasi reato definito in altri atti giuridici dell'Unione qualora tali atti ne prevedano l'applicazione a tali reati. 4.   Le disposizioni di cui al capo II sul reperimento e sull'identificazione di beni strumentali, proventi o beni si applicano a tutti i reati, quali definiti nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno.
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