Art. 4

Indagini per il reperimento dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Indagini per il reperimento dei beni 1.   Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell’ambito di un procedimento in materia penale. 2.   I beni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1226. 3.   Qualora sia avviata un'indagine in relazione a un reato da cui può scaturire un considerevole vantaggio economico, le indagini per il reperimento dei beni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dalle autorità competenti. Gli Stati membri possono limitare la portata di tali indagini per il reperimento dei beni alle indagini su reati che possono essere stati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale.
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