Art. 10
Termini per la comunicazione di informazioni
In vigore dal 24 apr 2024
Termini per la comunicazione di informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che gli uffici per il recupero dei beni rispondano alle richieste di informazioni di cui all', paragrafo 1, il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti:
a)
sette giorni calendario, per tutte le richieste non urgenti;
b)
otto ore, per le richieste urgenti riguardanti informazioni di cui all' che sono contenute in banche dati e registri a cui tali uffici per il recupero dei beni hanno accesso diretto;
c)
tre giorni calendario, per le richieste urgenti riguardanti informazioni a cui tali uffici per il recupero dei beni non hanno accesso diretto.
2. Qualora le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non siano direttamente disponibili o qualora la richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), imponga un onere sproporzionato all'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta, tale ufficio per il recupero dei beni può ritardare la comunicazione. In tal caso l'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente del ritardo l'ufficio per il recupero dei beni richiedente e comunica le informazioni richieste il più presto possibile ed entro sette giorni dal termine iniziale stabilito a norma del paragrafo 1, lettera a), o entro tre giorni dal termine iniziale stabilito a norma del paragrafo 1, lettere b) e c).
3. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.
Storico versioni
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