Art. 8

Controllo dell'accesso e delle consultazioni effettuati dagli uffici per il recupero dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Controllo dell'accesso e delle consultazioni effettuati dagli uffici per il recupero dei beni Gli Stati membri conservano le registrazioni delle attività di accesso e delle attività di ricerca effettuate dagli uffici per il recupero dei beni in forza della presente direttiva conformemente all' della direttiva (UE) 2016/680.
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