Art. 9
Scambio di informazioni
In vigore dal 24 apr 2024
Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro uffici per il recupero dei beni forniscano, su richiesta di un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, qualsiasi informazione cui abbiano accesso tali uffici per il recupero dei beni, e che sia necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui all' dell'ufficio per il recupero dei beni che ha richiesto tali informazioni («ufficio per il recupero dei beni richiedente»). È possibile fornire soltanto le categorie di dati personali elencate all'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794, ad eccezione delle informazioni di polizia scientifica elencate all'allegato II, sezione B, punto 2, lettera c), punto v), di tale allegato.
I dati personali da fornire sono determinati caso per caso, alla luce di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all' e in conformità della direttiva (UE) 2016/680.
2. Nel formulare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica il più esattamente possibile quanto segue:
a)
l'oggetto della richiesta;
b)
i motivi della richiesta, compresa la pertinenza dell'informazione ricercata per il reperimento e l'identificazione dei beni pertinenti;
c)
la natura del procedimento;
d)
il tipo di reato al quale si riferisce la richiesta;
e)
il collegamento fra il procedimento e lo Stato membro in cui è situato l'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta;
f)
dettagli sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati, come conti bancari, beni immobili, veicoli, navi, aeroplani, società e altri beni di valore elevato;
g)
ove necessario a fini di identificazione delle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate, qualsiasi documento di identità se disponibile, dettagli come nome, nazionalità, luogo di residenza, numeri di identificazione nazionali o numeri di previdenza sociale, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione nel registro, paese di stabilimento, azionisti, sedi e società controllate, se del caso;
h)
se del caso, i motivi dell'urgenza della richiesta.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i loro uffici per il recupero dei beni forniscano informazioni a un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, senza bisogno di apposita richiesta, qualora tali uffici siano in possesso di informazioni su beni strumentali, proventi o beni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti, a norma dell', dell'ufficio per il recupero dei beni di tale altro Stato membro. Nel fornire tali informazioni, gli uffici per il recupero dei beni indicano i motivi per cui le informazioni fornite sono considerate necessarie.
4. Salvo altrimenti indicato dall'ufficio per il recupero dei beni che fornisce informazioni a norma del paragrafo 1 o 3, le informazioni fornite possono essere presentate come prova dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o un’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto tali informazioni, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, comprese le norme procedurali sull’ammissibilità delle prove nei procedimenti in materia penale in linea con la Carta e con gli obblighi degli Stati membri di cui all’ del trattato sull’Unione europea.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto all’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA) e si avvalgano dei campi specifici destinati agli uffici per il recupero dei beni di SIENA, che corrispondono alle informazioni richieste a norma del paragrafo 2, oppure, se necessario in via eccezionale, ad altri canali sicuri per lo scambio di informazioni a norma del presente articolo.
6. Gli uffici per il recupero dei beni possono rifiutare di fornire informazioni a un ufficio per il recupero dei beni richiedente nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni:
a)
pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta;
b)
metta a repentaglio un’indagine, o un’operazione di intelligence criminale, in corso, o rappresenti una minaccia imminente per la vita o per l’integrità fisica di una persona; oppure
c)
sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.
7. Qualora un ufficio per il recupero dei beni si rifiuti, a noma del paragrafo 6, di fornire informazioni a un ufficio per il recupero dei beni richiedente, lo Stato membro in cui è situato l'ufficio per il recupero dei beni che riceve la richiesta adotta le misure necessarie per garantire che siano fornite le motivazioni del rifiuto e che l'ufficio per il recupero dei beni richiedente sia consultato prima di ricevere tale rifiuto. Il rifiuto riguarda solo quella parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi esposti al paragrafo 6 e fa salvo l'obbligo di fornire le altre parti di tali informazioni, se del caso, a norma della presente direttiva.
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