Art. 25

Strategia nazionale per il recupero dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Strategia nazionale per il recupero dei beni 1.   Entro 24 maggio 2027, gli Stati membri adottano una strategia nazionale per il recupero dei beni e la aggiornano a intervalli regolari non superiori a cinque anni. 2.   Nella strategia di cui al paragrafo 1 sono indicati: a) elementi riguardanti le priorità della politica nazionale in questo ambito, e gli obiettivi e le misure per raggiungerli; b) il ruolo e le responsabilità delle autorità competenti, comprese le modalità di coordinamento e cooperazione tra di esse; c) le risorse; d) la formazione; e) le misure da adottare, se del caso, sull'utilizzo dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali; f) le attività da intraprendere in materia di cooperazione con i paesi terzi; g) le modalità che consentono una valutazione periodica dei risultati. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, entro tre mesi dalla loro adozione.
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