Art. 24
Mezzi di ricorso
In vigore dal 24 apr 2024
Mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone interessate dai provvedimenti di congelamento di cui all' e dai provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16 godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di difesa, compresi il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto e, se del caso, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, siano assicurati agli interessati che sono indagati o imputati oppure alle persone interessate dalla confisca ai sensi dell'.
Gli Stati membri possono prevedere che anche altri interessati abbiano i diritti di cui al primo comma. Gli Stati membri provvedono affinché tali altri interessati abbiano il diritto di accesso al fascicolo e il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possano esercitare efficacemente il loro diritto a un ricorso effettivo. Il diritto di accesso al fascicolo può essere limitato ai documenti connessi alla misura di congelamento o confisca purché gli interessati abbiano accesso ai documenti necessari a esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati abbiano l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento a norma dell' dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale. Qualora il provvedimento di congelamento sia emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale può prevedere che esso sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giurisdizionale.
4. In caso di fuga dell'indagato o dell'imputato, gli Stati membri adottano ogni misura ragionevole per garantire l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento di confisca, e dispongono affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o affinché sia compiuto ogni sforzo ragionevole per informarlo di tale procedimento.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati abbiano l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca a norma degli articoli da 12 a 16, comprese le circostanze rilevanti del caso e gli elementi di prova disponibili su cui si basano le conclusioni, dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale.
6. Gli Stati membri provvedono affinché una persona interessata da un provvedimento di vendita pre-confisca ai sensi dell' abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento e concedono alla persona interessata tutti i diritti procedurali necessari ad esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri prevedono la possibilità che un organo giurisdizionale possa sospendere l'esecuzione di tale provvedimento di vendita, nel caso in cui la mancata sospensione arrecasse un danno irreparabile all'interessato.
7. I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all'.
8. Le persone oggetto delle misure previste dalla presente direttiva hanno il diritto di avvalersi di un difensore durante l'intero procedimento di congelamento e confisca. Le persone interessate sono informate di tale diritto.
Storico versioni
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