Art. 16
Confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose
In vigore dal 24 apr 2024
Confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, qualora, conformemente al diritto nazionale, non possano essere applicate le misure di confisca di cui agli articoli da 12 a 15, alla confisca di beni identificati nel contesto di un'indagine connessa a un reato purché l'organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un'organizzazione criminale e tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole.
2. Nel determinare se i beni di cui al paragrafo 1 debbano essere confiscati si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici che possono comprendere:
a)
il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'interessato;
b)
il fatto che non vi è una fonte lecita plausibile dei beni:
c)
il fatto che l'interessato è collegato a persone connesse a un'organizzazione criminale.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.
4. Ai fini del presente articolo, il concetto di «reato» comprende le figure elencate all', paragrafi da 1 a 3, qualora tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.
5. Gli Stati membri possono prevedere che la confisca di patrimonio ingiustificato in conformità del presente articolo sia effettuata solo qualora i beni da confiscare siano stati congelati in precedenza nel contesto di un'indagine relativa a un reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale.
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