Art. 21
Vendita pre-confisca
In vigore dal 24 apr 2024
Vendita pre-confisca
1. Gli Stati membri provvedono affinché i beni oggetto di un provvedimento di congelamento possano essere trasferiti o venduti prima di un provvedimento definitivo di confisca, in uno o più dei casi seguenti:
a)
i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore;
b)
i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore di mercato;
c)
la gestione dei beni richiede condizioni particolari e competenze che non sono facilmente disponibili.
2. Gli Stati membri garantiscono che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi dell'interessato, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi in cui l'interessato sia fuggito o non possa essere localizzato, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, tale operazione sia comunicata all'interessato e, salvo in casi di urgenza, questi abbia l'opportunità di essere sentito in merito. L'interessato ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.
3. Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca sono accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca.
Storico versioni
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