Art. 21
Vendita pre-confisca
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Vendita pre-confisca
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Gli Stati membri devono consentire la vendita o il trasferimento anticipato dei beni congelati in situazioni specifiche, ad esempio se i beni rischiano di deteriorarsi rapidamente o se mantenerli costa troppo rispetto al loro valore. La misura può essere disposta anche quando la gestione richiede competenze particolari non facilmente reperibili. Durante la procedura occorre tutelare l'interessato, comunicandogli la vendita e dandogli la possibilità di esprimersi, salvo urgenza o irreperibilità. Lo stesso interessato può richiedere la vendita dei beni. Il denaro ricavato dalla vendita anticipata deve rimanere accantonato fino alla decisione giudiziaria definitiva.
La norma permette di vendere o trasferire i beni congelati prima della confisca definitiva per evitare che si deteriorino, perdano valore o generino costi di gestione eccessivi.
Si applica agli Stati membri e ai soggetti i cui beni sono stati sottoposti a un provvedimento di congelamento.
Le autorità congelano un carico di generi alimentari deperibili o veicoli con elevatissimi costi di custodia. Per evitare che i beni marciscano o perdano totalmente il loro valore prima del processo, l'autorità dispone la vendita anticipata e ne accantona il ricavato in denaro in attesa della decisione giudiziaria finale.
Gli Stati membri devono comunicare l'operazione di vendita all'interessato e consentirgli di essere sentito (salvo urgenza o irreperibilità), nonché accantonare obbligatoriamente le entrate ricavate fino alla decisione giudiziaria finale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.