Art. 21

Vendita pre-confisca

In vigore dal 24 apr 2024
Vendita pre-confisca 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i beni oggetto di un provvedimento di congelamento possano essere trasferiti o venduti prima di un provvedimento definitivo di confisca, in uno o più dei casi seguenti: a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore; b) i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore di mercato; c) la gestione dei beni richiede condizioni particolari e competenze che non sono facilmente disponibili. 2.   Gli Stati membri garantiscono che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi dell'interessato, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi in cui l'interessato sia fuggito o non possa essere localizzato, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, tale operazione sia comunicata all'interessato e, salvo in casi di urgenza, questi abbia l'opportunità di essere sentito in merito. L'interessato ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni. 3.   Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca sono accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca.
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In sintesi

Gli Stati membri devono consentire la vendita o il trasferimento anticipato dei beni congelati in situazioni specifiche, ad esempio se i beni rischiano di deteriorarsi rapidamente o se mantenerli costa troppo rispetto al loro valore. La misura può essere disposta anche quando la gestione richiede competenze particolari non facilmente reperibili. Durante la procedura occorre tutelare l'interessato, comunicandogli la vendita e dandogli la possibilità di esprimersi, salvo urgenza o irreperibilità. Lo stesso interessato può richiedere la vendita dei beni. Il denaro ricavato dalla vendita anticipata deve rimanere accantonato fino alla decisione giudiziaria definitiva.

Perché esiste questa norma

La norma permette di vendere o trasferire i beni congelati prima della confisca definitiva per evitare che si deteriorino, perdano valore o generino costi di gestione eccessivi.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri e ai soggetti i cui beni sono stati sottoposti a un provvedimento di congelamento.

Esempio pratico

Le autorità congelano un carico di generi alimentari deperibili o veicoli con elevatissimi costi di custodia. Per evitare che i beni marciscano o perdano totalmente il loro valore prima del processo, l'autorità dispone la vendita anticipata e ne accantona il ricavato in denaro in attesa della decisione giudiziaria finale.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati membri devono comunicare l'operazione di vendita all'interessato e consentirgli di essere sentito (salvo urgenza o irreperibilità), nonché accantonare obbligatoriamente le entrate ricavate fino alla decisione giudiziaria finale.

Domande frequenti

In quali situazioni è possibile disporre la vendita prima della confisca definitiva?La vendita è consentita se i beni sono deteriorabili o perdono rapidamente valore, se i costi di conservazione sono sproporzionati rispetto al loro valore di mercato, o se la loro gestione richiede competenze e condizioni particolari non facilmente disponibili.
L'interessato ha il diritto di essere informato prima della vendita dei beni?Sì, la vendita deve essergli comunicata e deve avere la possibilità di essere sentito, a meno che non sia fuggito, non sia localizzabile o sussistano motivi di urgenza.
Cosa accade al denaro ottenuto dalla vendita anticipata dei beni?Le somme ricavate dalla vendita pre-confisca vengono accantonate fino all'emissione della decisione giudiziaria definitiva sulla confisca.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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