Art. 22

Uffici per la gestione dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Uffici per la gestione dei beni 1.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa almeno un'autorità competente che funga da ufficio per la gestione dei beni incaricato di gestire i beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca. 2.   Gli uffici per la gestione dei beni hanno i compiti seguenti: a) provvedere all'efficiente gestione dei beni congelati e confiscati, o gestendoli direttamente o fornendo sostegno e competenze alle altre autorità competenti responsabili della loro gestione e della pianificazione a norma dell', paragrafo 4; b) cooperare con le altre autorità competenti responsabili del reperimento e dell'identificazione, del congelamento e della confisca di beni, ai sensi della presente direttiva; c) cooperare con le altre autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati nei casi transfrontalieri.
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