Art. 22 · Uffici per la gestione dei beni

Art. 22

Uffici per la gestione dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Uffici per la gestione dei beni 1.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa almeno un'autorità competente che funga da ufficio per la gestione dei beni incaricato di gestire i beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca. 2.   Gli uffici per la gestione dei beni hanno i compiti seguenti: a) provvedere all'efficiente gestione dei beni congelati e confiscati, o gestendoli direttamente o fornendo sostegno e competenze alle altre autorità competenti responsabili della loro gestione e della pianificazione a norma dell', paragrafo 4; b) cooperare con le altre autorità competenti responsabili del reperimento e dell'identificazione, del congelamento e della confisca di beni, ai sensi della presente direttiva; c) cooperare con le altre autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati nei casi transfrontalieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1260:oj#art-22