Art. 20

Gestione dei beni e pianificazione

In vigore dal 24 apr 2024
Gestione dei beni e pianificazione 1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire una gestione efficiente delle entità ad esempio le imprese, che devono essere conservate in attività. 2.   Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare l'acquisizione dei beni, nel corso della relativa procedura di destinazione a seguito di un provvedimento di confisca, da parte di persone condannate nell'ambito del procedimento penale nel quale sono stati congelati i beni. 3.   Gli Stati membri provvedono a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia giustificato dalla natura dei beni, le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati valutino le circostanze specifiche dei beni che potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di confisca al fine di ridurre al minimo i relativi costi di gestione stimati e di preservare il valore di tali beni fino alla loro destinazione. Tale valutazione è effettuata al momento della preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione. 5.   Gli Stati membri possono chiedere che i costi della gestione dei beni congelati siano, almeno in parte, posti a carico del titolare effettivo.
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