Art. 18

Risarcimento delle vittime

In vigore dal 24 apr 2024
Risarcimento delle vittime 1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate affinché qualora, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, tali diritti siano presi in considerazione nell'ambito del pertinente procedimento di reperimento, congelamento e confisca dei beni. 2.   Gli Stati membri consentono alle autorità competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell' di fornire, su richiesta, alle autorità incaricate di decidere in merito alle richieste di restituzione e risarcimento o di eseguire tali decisioni, qualsiasi informazione sui beni identificati che potrebbe essere pertinente a tal fine. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle autorità competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell' di fornire tali informazioni in mancanza di tale richiesta. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni possano reperire e identificare beni strumentali e proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una decisione di risarcimento o di restituzione di beni a una vittima, almeno qualora gli uffici per il recupero dei beni intervengano in casi transfrontalieri conformemente all', paragrafo 2, lettera b), e la decisione sia emessa da un organo giurisdizionale competente in materia penale in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale. 4.   Se la vittima ha diritto alla restituzione di beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per restituire alla vittima i beni in questione, alle condizioni di cui all' della direttiva 2012/29/UE. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca previste dalla presente direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento. Gli Stati membri possono decidere di limitare tali misure alle situazioni in cui i beni legittimi dell'autore del reato non siano sufficienti a coprire l'importo totale del risarcimento.
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