Art. 17

Confisca ed esecuzione efficaci

In vigore dal 24 apr 2024
Confisca ed esecuzione efficaci 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento di confisca a norma degli . 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano utilizzare strumenti di reperimento e identificazione altrettanto efficaci quanto quelli disponibili per il reperimento e il congelamento dei beni a norma del capo II della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri possono concludere accordi reciproci di ripartizione dei costi con altri Stati membri per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
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