Art. 17 · Confisca ed esecuzione efficaci

Art. 17

Confisca ed esecuzione efficaci

In vigore dal 24 apr 2024
Confisca ed esecuzione efficaci 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento di confisca a norma degli . 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano utilizzare strumenti di reperimento e identificazione altrettanto efficaci quanto quelli disponibili per il reperimento e il congelamento dei beni a norma del capo II della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri possono concludere accordi reciproci di ripartizione dei costi con altri Stati membri per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1260:oj#art-17