Art. 19

Ulteriore utilizzo dei beni confiscati

In vigore dal 24 apr 2024
Ulteriore utilizzo dei beni confiscati 1.   Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per consentire la possibilità di utilizzare, se del caso, i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali. 2.   Fatto salvo il diritto internazionale applicabile, gli Stati membri possono utilizzare i beni strumentali, i proventi o i beni confiscati in relazione ai reati di cui alla direttiva (UE) 2024/1226 per contribuire ai meccanismi a sostegno di paesi terzi colpiti da situazioni per rispondere alle quali sono state adottate misure restrittive dell'Unione, in particolare in caso di guerra di aggressione. La Commissione può fornire orientamenti sulle modalità relative a tali contributi.
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