Art. 5

Uffici per il recupero dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Uffici per il recupero dei beni 1.   Ciascuno Stato membro istituisce almeno un ufficio per il recupero dei beni per agevolare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini per il reperimento dei beni. 2.   Gli uffici per il recupero dei beni hanno i compiti seguenti: a) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni ove necessario per coadiuvare altre autorità competenti nazionali responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell' o la Procura europea (EPPO); b) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente in un altro Stato membro; c) cooperare e scambiare informazioni con gli uffici per il recupero dei beni di altri Stati membri e l'EPPO nel reperimento e nell'identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca. 3)   Al fine di svolgere i compiti di cui al paragrafo 2, lettera b), gli uffici per il recupero dei beni hanno il diritto di chiedere alle pertinenti autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, di cooperare con loro, ove necessario, per il reperimento e l'identificazione di beni strumentali, proventi o beni. 4.   Agli uffici per il recupero dei beni è conferita la facoltà di reperire e identificare beni di persone ed entità oggetto di misure restrittive dell'Unione ove necessario al fine di agevolare l'accertamento dei reati di cui all', paragrafo 1, lettera p), della presente direttiva, su richiesta delle autorità competenti nazionali basata su indicazioni e fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un reato ai sensi dell' della direttiva (UE) 2024/1226. Tale facoltà lascia impregiudicati i requisiti e le garanzie procedurali pertinenti previsti dal diritto processuale nazionale, comprese le norme riguardanti l'avvio del procedimento penale o, ove necessario, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria.
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