Art. 7

Condizioni per l'accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Condizioni per l'accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni 1.   L'accesso alle informazioni di cui all' avviene caso per caso solo ove necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all' e da parte di personale appositamente designato e autorizzato ad accedere a tali informazioni. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni rispetti le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale previste dal diritto nazionale applicabile nonché l'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni abbia le competenze e capacità specializzate necessarie per l'efficace svolgimento del proprio ruolo. 3.   Affinché gli uffici per il recupero dei beni possano accedere alle informazioni di cui all' e consultarle, gli Stati membri assicurano che siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio inerente al trattamento dei dati.
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