Art. 26
Risorse
In vigore dal 24 apr 2024
Risorse
Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni che svolgono i compiti definiti dalla presente direttiva dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle appropriate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione delle autorità giudiziarie in tutta l'Unione, gli Stati membri provvedono affinché siano a disposizione del personale coinvolto nell'identificazione, nel reperimento, nel recupero e nella confisca dei beni una formazione specializzata e lo scambio di migliori pratiche.
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