Art. 28
Statistiche
In vigore dal 24 apr 2024
Statistiche
Al fine di esaminare l'efficacia dei loro sistemi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente presso le autorità competenti dati statistici esaurienti e li conservano. Le statistiche raccolte sono inviate alla Commissione ogni anno entro il 31 dicembre dell'anno successivo e includono:
a)
il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;
b)
il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;
c)
il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca al momento del congelamento;
d)
il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca;
e)
il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;
f)
il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;
g)
il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro;
h)
il valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del congelamento, ove disponibile a livello centrale;
i)
la ripartizione dei numeri e dei valori relativi alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale;
j)
il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale;
k)
il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.
Storico versioni
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