Art. 28

Statistiche

In vigore dal 24 apr 2024
Statistiche Al fine di esaminare l'efficacia dei loro sistemi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente presso le autorità competenti dati statistici esaurienti e li conservano. Le statistiche raccolte sono inviate alla Commissione ogni anno entro il 31 dicembre dell'anno successivo e includono: a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti; b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti; c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca al momento del congelamento; d) il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca; e) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro; f) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; g) il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro; h) il valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del congelamento, ove disponibile a livello centrale; i) la ripartizione dei numeri e dei valori relativi alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale; j) il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale; k) il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.
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