Art. 30
Cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'Unione
In vigore dal 24 apr 2024
Cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'Unione
1. Gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile, cooperano strettamente con l'EPPO per agevolare l'identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca in procedimenti in materia penale relativi a reati che rientrano nella sfera di competenza dell'EPPO.
2. Gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni cooperano con Europol ed Eurojust, conformemente ai settori di loro competenza, per agevolare l'identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento in materia penale, al fine di facilitare la gestione dei beni congelati e confiscati.
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