Art. 32

Autorità competenti designate e punti di contatto

In vigore dal 24 apr 2024
Autorità competenti designate e punti di contatto 1.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla o alle autorità designate per svolgere i compiti di cui agli . 2.   Gli Stati membri nominano al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione nei casi transfrontalieri tra gli uffici per il recupero dei beni e al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione tra gli uffici per la gestione dei beni. Non è necessario che tali punti di contatto siano incaricati essi stessi dei compiti di cui all' o 22. 3.   Entro il 24 maggio 2027, gli Stati membri notificano alla Commissione la o le autorità competenti e, se del caso, i punti di contatto di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2. 4.   Entro il 24 maggio 2027, la Commissione istituisce un registro online che elenca tutte le autorità competenti e il punto di contatto designato per ciascuna di esse. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente sul proprio sito web l'elenco delle autorità di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1260:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo