Art. 32
Autorità competenti designate e punti di contatto
In vigore dal 24 apr 2024
Autorità competenti designate e punti di contatto
1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla o alle autorità designate per svolgere i compiti di cui agli .
2. Gli Stati membri nominano al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione nei casi transfrontalieri tra gli uffici per il recupero dei beni e al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione tra gli uffici per la gestione dei beni. Non è necessario che tali punti di contatto siano incaricati essi stessi dei compiti di cui all' o 22.
3. Entro il 24 maggio 2027, gli Stati membri notificano alla Commissione la o le autorità competenti e, se del caso, i punti di contatto di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2.
4. Entro il 24 maggio 2027, la Commissione istituisce un registro online che elenca tutte le autorità competenti e il punto di contatto designato per ciascuna di esse. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente sul proprio sito web l'elenco delle autorità di cui al paragrafo 1.
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