Art. 29

Rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni

In vigore dal 24 apr 2024
Rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni 1.   La Commissione istituisce una rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni per facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni e con Europol in relazione all'attuazione della presente direttiva, nonché per fornire consulenza alla Commissione e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all'attuazione della presente direttiva. 2.   La Commissione può invitare a partecipare alle riunioni della rete di cui al paragrafo 1 i rappresentanti di Eurojust, dell'EPPO e, se del caso, dell'Autorità antiriciclaggio.
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