Art. 29
Rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni
In vigore dal 24 apr 2024
Rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni
1. La Commissione istituisce una rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni per facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni e con Europol in relazione all'attuazione della presente direttiva, nonché per fornire consulenza alla Commissione e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all'attuazione della presente direttiva.
2. La Commissione può invitare a partecipare alle riunioni della rete di cui al paragrafo 1 i rappresentanti di Eurojust, dell'EPPO e, se del caso, dell'Autorità antiriciclaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1260:oj#art-29