Art. 28 · Statistiche

Art. 28

Statistiche

In vigore dal 24 apr 2024
Statistiche Al fine di esaminare l'efficacia dei loro sistemi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente presso le autorità competenti dati statistici esaurienti e li conservano. Le statistiche raccolte sono inviate alla Commissione ogni anno entro il 31 dicembre dell'anno successivo e includono: a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti; b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti; c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca al momento del congelamento; d) il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca; e) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro; f) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; g) il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro; h) il valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del congelamento, ove disponibile a livello centrale; i) la ripartizione dei numeri e dei valori relativi alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale; j) il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale; k) il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.
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