Art. 11
Congelamento
In vigore dal 24 apr 2024
Congelamento
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne un'eventuale confisca ai sensi degli articoli da 12 a 16. Le misure di congelamento consistono in provvedimenti di congelamento e azioni immediate.
2. Le azioni immediate sono intraprese, ove necessario, al fine di conservare i beni fino all'emissione di un provvedimento di congelamento. Qualora le azioni immediate non assumano la forma di un provvedimento di congelamento, gli Stati membri limitano la validità temporanea di tale azione immediata.
3. Fatte salve le competenze di altre autorità competenti, gli Stati membri consentono agli uffici per il recupero dei beni di intraprendere azioni immediate a norma del paragrafo 2 qualora vi sia un rischio imminente di sparizione dei beni reperiti e identificati da tali uffici nell'esercizio dei loro compiti a norma dell', paragrafo 2, lettera b). La validità di tali azioni immediate non può essere superiore a sette giorni lavorativi.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di congelamento siano adottate solo da un'autorità competente e i motivi di tali misure siano indicati nella pertinente decisione o siano registrati nel fascicolo, se la misura di congelamento non è ordinata per iscritto.
5. Il provvedimento di congelamento resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono resi disponibili senza indebito ritardo. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono resi disponibili sono stabilite dal diritto nazionale.
Storico versioni
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