Art. 4

Compiti

In vigore dal 11 mag 2016
Compiti 1.   Europol svolge i seguenti compiti al fine di conseguire gli obiettivi di cui all': a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni, intelligence criminale compresa; b) comunicare senza indugio agli Stati membri, attraverso le unità nazionali istituite o designate ai sensi dell', paragrafo 2, qualsiasi informazione e i collegamenti tra reati che li riguardano; c) al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte: i) congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri; o ii) nel quadro di squadre investigative comuni, conformemente all' e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust; d) partecipare a squadre investigative comuni e proporne la costituzione conformemente all'; e) fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali; f) preparare valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione; g) approfondire, condividere e promuovere le conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri; h) fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario; i) fornire formazione specializzata e assistenza agli Stati membri nell'organizzazione di formazioni, anche garantendo un sostegno finanziario, nell'ambito dei suoi obiettivi e in funzione del personale e delle risorse di bilancio di cui dispone, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL); j) cooperare con gli organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V del TFUE e con l'OLAF, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori di loro competenza; k) fornire informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell'UE di gestione delle crisi istituite in base al TUE, nell'ambito degli obiettivi di Europol di cui all'; l) sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica; m) sostenere le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all'allegato I che sono agevolate, promosse o commesse tramite Internet, compresa, in cooperazione con gli Stati membri, la segnalazione ai fornitori di servizi on-line interessati dei contenuti Internet con cui tali forme di criminalità sono agevolate, promosse o commesse, ai fini dell'esame volontario della compatibilità di tali contenuti Internet con i loro termini e condizioni. 2.   Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità. Europol fornisce inoltre assistenza nell'attuazione operativa di tali priorità. 3.   Europol fornisce analisi strategiche e valutazioni della minaccia per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare sostegno a tali attività. 4.   Europol agisce quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio (20). Europol promuove inoltre il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con gli organismi dell'Unione e le autorità di paesi terzi. 5.   Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.
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