Art. 56
Esperti nazionali distaccati
In vigore dal 11 mag 2016
Esperti nazionali distaccati
1. Europol può avvalersi di esperti nazionali distaccati.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso Europol.
Storico versioni
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