Art. 58
Stesura del bilancio
In vigore dal 11 mag 2016
Stesura del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base del progetto di stato di previsione, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione lo stato di previsione definitivo delle entrate e delle spese di Europol, che include un progetto di tabella dell'organico.
4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell'Unione destinato a Europol.
7. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di Europol.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Europol. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio di Europol si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
Storico versioni
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