Art. 60
Rendicontazione e discarico
In vigore dal 11 mag 2016
Rendicontazione e discarico
1. Il contabile di Europol comunica i conti provvisori dell'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).
2. Entro il 31 marzo dell'anno N + 1, Europol trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N.
3. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N + 1.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Europol per l'anno N ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), il contabile di Europol stabilisce i conti definitivi di Europol per tale anno. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol per l'anno N.
6. Entro il 1o luglio dell'anno N + 1, il contabile di Europol trasmette i conti definitivi per l'anno N, corredati del parere del consiglio d'amministrazione di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
7. I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.
8. Entro il 30 settembre dell'anno N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nella relazione annuale. Egli invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio per l'anno N.
Storico versioni
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