Art. 52
Accesso del Parlamento europeo alle informazioni trattate da o mediante Europol
In vigore dal 11 mag 2016
Accesso del Parlamento europeo alle informazioni trattate da o mediante Europol
1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell', l'accesso del Parlamento europeo, su sua richiesta, alle informazioni sensibili non classificate trattate da o mediante Europol deve essere conforme alle norme di cui all', paragrafo 1.
2. L'accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate UE trattate da o mediante Europol deve essere conforme all'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (24) e alle norme di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Le necessarie modalità di accesso del Parlamento europeo alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.
Storico versioni
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