Art. 51

Controllo parlamentare congiunto

In vigore dal 11 mag 2016
Controllo parlamentare congiunto 1.   A norma dell'articolo 88 TFUE, il Parlamento europeo effettua, in associazione con i parlamenti nazionali, il controllo delle attività di Europol. Insieme, essi costituiscono un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto istituito insieme dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e il regolamento interno del gruppo di controllo parlamentare congiunto conformemente all' del protocollo n. 1. 2.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche. Ai fini del primo comma: a) il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo o i loro supplenti compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività di cui al primo comma, compresi gli aspetti di bilancio di tali attività, l'organizzazione strutturale di Europol e l'eventuale istituzione di nuove unità e centri specializzati, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso; b) il GEPD compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza; c) il gruppo di controllo parlamentare congiunto è consultato per quanto riguarda la programmazione pluriennale di Europol a norma dell', paragrafo 1. 3.   Europol trasmette al gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza: a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol; b) le intese amministrative concluse ai sensi dell', paragrafo 1; c) il documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol di cui all', paragrafo 1; d) la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol di cui all', paragrafo 1, lettera c); e) la relazione di valutazione redatta dalla Commissione di cui all', paragrafo 1. 4.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere altri documenti pertinenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti riguardanti il monitoraggio politico delle attività di Europol, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e gli del presente regolamento. 5.   Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:794:oj#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo