Art. 49

Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento

In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni generali in materia di responsabilità e diritto al risarcimento 1.   La responsabilità contrattuale di Europol è regolata dal diritto applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Europol. 3.   Fatto salvo l', in materia di responsabilità extracontrattuale Europol risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale Europol nei confronti di Europol è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.
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