Art. 47

Diritto di proporre reclamo al GEPD

In vigore dal 11 mag 2016
Diritto di proporre reclamo al GEPD 1.   L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Europol non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al GEPD. 2.   Se il reclamo riguarda una decisione di cui all' o 37, il GEPD consulta le autorità di controllo nazionali dello Stato membro che ha fornito i dati o dello Stato membro direttamente interessato. Nell'adottare la sua decisione, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, il GEPD tiene conto del parere dell'autorità di controllo nazionale. 3.   Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il GEPD e l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati si accertano, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, che le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati siano state effettuate correttamente. 4.   Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure di dati reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico o derivanti da analisi di Europol, il GEPD si accerta che Europol abbia effettuato correttamente le opportune verifiche sulla liceità del trattamento dei dati.
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